Disciplinare ENCI

NORME GENERALI

Art. 1

1) L’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) istituisce il Registro degli addestratori cinofili e il Registro dei conduttori di esposizione nell’ambito delle attività connesse al Libro genealogico.

ADDESTRATORI CINOFILI E CONDUTTORI CINOFILI DI ESPOSIZIONE

Art. 2 

  1. All’addestratore cinofilo compete:
    1. educare i cani e prepararli al superamento delle verifiche zootecniche, previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell’impiego e della loro affidabilità;
    2. impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l’inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e indirizzandole verso l’impiego specifico di ciascuna razza;
    3. migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza verso l’animale cane in relazione a affidabilità, equilibrio e docilità degli stessi.
  2. Al conduttore cinofilo di esposizione (detto handler) compete educare i cani e prepararli al giudizio dell’esperto giudice nelle verifiche zootecniche di carattere morfologico (esposizioni, raduni di razza) in modo da esaltarne le specifiche qualità
  3. L’iscrizione al Registro degli addestratori cinofili e al Registro dei conduttori cinofili di esposizione si acquisisce, su delibera del Consiglio Direttivo, dopo aver frequentato un corso di formazione teorico-pratico, e superato, con esito favorevole, un esame sulle materie del corso come da articolo 7.

Art. 3

  1. Il Registro degli addestratori è suddiviso in tre sezioni:

Sezione 1°: addestratori per cani da utilità, compagnia, agility e sport; Sezione 2°: addestratori per cani da bestiame;
Sezione 3°: addestratori per cani da caccia.

  1. Il Registro dei conduttori cinofili di esposizione è composto da una unica sezione.

Art. 4 

  1. Per la formazione degli addestratori e dei conduttori cinofili di esposizione, l’ENCI si avvale di idonee strutture operanti sul territorio, denominate Centri Formazione Riconosciuti ENCI (CFRE). Tra queste, possono richiedere di svolgere attività di formazione degli addestratori cinofili e dei conduttori cinofili di esposizione, secondo le disposizioni contenute nel presente disciplinare, i gruppi cinofili e le associazione specializzate ENCI, i centri cinofili riconosciuti I CFRE, oltre ad avere adeguati requisiti tecnico-organizzativi idonei ad attuare le disposizioni del presente disciplinare, devono operare secondo la normativa vigente.
  1. E’ istituito il Comitato Tecnico degli Addestratori e dei Conduttori Cinofili di Esposizione, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto Sociale ENCI, nominato dal Consiglio Direttivo e composto da un membro del Consiglio Direttivo, due addestratori iscritti nel Registro degli Addestratori, un conduttore cinofilo di esposizione iscritto nel Registro dei Conduttori Cinofili di Esposizione, un medico veterinario, un rappresentante dei CFRE.
  2. Il Comitato Tecnico degli Addestratori e dei Conduttori Cinofili di Esposizione ha il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo nelle problematiche relative all’applicazione del presente Tratta questioni eminentemente tecniche relazionando al Consiglio Direttivo. Inoltre, per quanto riguarda il comportamento degli addestratori e dei conduttori cinofili di esposizione nell’espletamento dei loro compiti, ove venga a conoscenza di comportamenti ritenuti non confacenti, effettua una breve istruttoria preliminare e, ove non ritenga di disporre l’archiviazione della pratica per manifesta insussistenza dei fatti o pieno rispetto delle norme di riferimento, contesta l’addebito all’interessato mediante raccomandata A.R. concedendo un termine di almeno 30 giorni dal ricevimento per le eventuali controdeduzioni.
  1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Tecnico degli Addestratori e dei Conduttori Cinofili di Esposizione, può deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari:
    1. richiamo;
    2. censura;
    3. sospensione fino a tre anni;
    4. cancellazione dal registro degli addestratori.

FORMAZIONE DEGLI ADDESTRATORI CINOFILI E DEI CONDUTTORI CINOFILI DI ESPOSIZIONE

Art. 5 

  1. Per potere essere ammessi alle procedure formative per addestratori e dei conduttori cinofili di esposizione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
    1. avere superato il 18° anno di età;
    2. non essere nelle condizioni di cui agli 28 ss. c. p.;
    3. non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 p. e 544 bis e seguenti;
    4. non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
    5. avere sottoscritto il codice deontologico dell’addestratore e dei conduttori cinofili di esposizione.

Art. 6 

  1. Per intraprendere la procedura formativa occorre presentare domanda indirizzata ai Centri di formazione riconosciuti dall’ENCI (CFRE) di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
  2. La domanda corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo precedente, sarà istruita dai CFRE.
  3. Il mancato accoglimento deve essere motivato e comunicato all’interessato.
  4. E’ data facoltà all’ENCI di verificare, in qualunque momento, la documentazione di cui al comma 2).

Art. 7

  1. L’accettazione della domanda implica l’ammissione ad un corso teorico-pratico.
  2. A seconda del curriculum di studio del candidato, potranno essere riconosciuti dei crediti formativi.
  3. Le materie obbligatorie che dovranno essere trattate nel corso per addestratori cinofili sono le seguenti
    1. materie in comune per tutti i candidati: cenni di fisiologia e apparati sensoriali; evoluzione e comparazione delle razze; etologia e comportamento animale; benessere animale; meccanica del movimento; regolamenti e normative d’interesse; alimentazione e lavoro; igiene e salute; controllo e prevenzione zoonosi; tecniche di primo soccorso.
    2. materie per i candidati iscritti nella I°sezione: razze sottoposte a prove da lavoro, origini, attitudini e impiego; etogramma del cane e psicologia canina; apprendimento ed educazione metodiche di addestramento; metodiche di allenamento.
    3. materie per i candidati iscritti nella II°sezione: razze per la conduzione del bestiame: origini, attitudini e impiego; etogramma del cane conduttore e psicologia canina; rapporto uomo- cane- bestiame; metodiche di addestramento; metodiche di allenamento.
    4. materie per i candidati iscritti nella III°sezione: razze da caccia sottoposte a prove di lavoro, origini, attitudini e impiego; biologia e conoscenza della fauna d’interesse; etogramma del cane da caccia e psicologia canina; metodiche di addestramento; metodiche di allenamento.
  1. Le materie obbligatorie che dovranno essere trattate nel corso conduttori cinofili di esposizione sono le seguenti: le razze canine, i gruppi di razza, attitudini e impiego; etogramma del cane e psicologia canina; apprendimento ed educazione; salute e benessere nel cane da esposizione.
  2. I corsi teorico-pratici per addestratore cinofilo e conduttore cinofilo di esposizione saranno organizzati dai CFRE previa preventiva autorizzazione dell’ENCI che valuterà i relativi programmi.
  3. l’elenco dei docenti e delle materie di cui al comma 3) e al comma 4) dovrà essere comunicato all’ENCI, con i relativi curricula vitae, almeno 60 giorni prima dell’inizio del corso. L’ENCI potrà motivatamente disporre la sostituzione di uno o più docenti;
  4. I corsi saranno tenuti da docenti qualificati nelle relative materie e saranno presenziati da un tecnico delegato ENCI nominato dal Consiglio Direttivo, che relazionerà al Consiglio Direttivo dell’ENCI sul livello tecnico, sull’andamento e sulla regolarità dei lavori.

Art. 8

  1. I candidati, dopo aver frequentato il corso di cui all’art. 7, devono sostenere l’esame teorico pratico.
  2. Le commissioni d’esame saranno composte dai tre docenti indicati in fase di programmazione del corso Le commissioni per addestratori cinofili saranno differenziate per sezione di corso.
  3. La commissione esaminatrice stabilirà l’idoneità del candidato comunicando i risultati, attraverso il tecnico delegato ENCI al Consiglio Direttivo.

Art. 9 

  1. Gli addestratori cinofili e conduttori cinofili di esposizione sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento secondo le modalità disposte dal Consiglio Direttivo.
  2. Decadranno dalla nomina di addestratore cinofilo e di conduttore cinofilo di esposizione coloro che verranno meno alle norme contenute nel presente regolamento e nel codice deontologico, nonché nei casi in cui sopravvengono le condizioni ostative di cui alle lettere b), c) e d) dell’art.5 del presente disciplinare, in seguito al pronunciamento del Consiglio Direttivo ENCI.

Art. 10 

L’entità delle quote spettanti all’ENCI relative all’iscrizione annuale ai Registri e alle iscrizioni ai corsi è deliberata dal Consiglio Direttivo ENCI.

OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ADDESTRATORI

Art. 11 

Gli addestratori cinofili e i conduttori cinofili di esposizione riconosciuti ai sensi del presente disciplinare sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel codice deontologico (allegato) che dovrà essere opportunamente sottoscritto, all’atto della presentazione della domanda, quale condizione imprescindibile per l’iscrizione nel Registro degli addestratori.

Le modifiche al codice deontologico sono deliberate dal Consiglio Direttivo ENCI previo parere della CTC.

NORME TRANSITORIE

Art. 12 

  1. Tutti coloro che all’entrata in vigore del presente disciplinare hanno presentato domanda di ammissione alle procedure formative di addestratore cinofilo, mantengono il diritto di partecipare al corso di formazione secondo le modalità previste dal presente
  2. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle modifiche del presente disciplinare che dispone l’istituzione del Registro dei conduttori cinofili di esposizione, potranno chiedere l’iscrizione a detto Registro coloro che svolgono con continuità attività di conduttore per cani da esposizione (handler) da almeno 3 anni. La richiesta dovrà essere accompagnata da: copia delle qualifiche ottenute con almeno 10 soggetti propri o con soggetti di proprietà di altri. Nel caso di qualifiche ottenute con cani di altra proprietà, unitamente alla copia del libretto delle qualifiche, si dovrà produrre obbligatoriamente una certificazione redatta ai sensi del D.P.R. 12.2000 n. 445, nella quale il proprietario del cane attesti che la presentazione del cane è avvenuta da parte del conduttore cinofilo di esposizione (handler) che chiede l’iscrizione al Registro. La modulistica sarà predisposta dal U.C.

NORME DI ESECUZIONE

Art. 13 

  1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché quelle proposte dall’ENCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
  3. E’ data possibilità al Consiglio Direttivo ENCI di emanare procedure applicative del presente disciplinare.

Allegato

CODICE DEONTOLOGICO ADDESTRATORI CINOFILI E DEI CONDUTTORI CINOFILI DI ESPOSIZIONE 

  1. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione (handler) devono esercitare la propria attività con la massima professionalità, mantenendosi aggiornato sulle normative emanate dall’ENCI per quanto riguarda il suo lavoro e le manifestazioni cinofile alle quali partecipa o intende partecipare.
  2. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono utilizzare sistemi di educazione basati sul rinforzo positivo e del controllo del cane.
  3. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono munirsi di strutture ed attrezzature idonee ad assicurare un adeguato trattamento igienico sanitario ai cani a lui affidati.
  4. L’addestratore non deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente addestrare, in considerazione, anche, delle strutture e dei mezzi di cui dispone. Il conduttore cinofilo di esposizione non deve accettare più cani di quanti egli possa ragionevolmente condurre, in considerazione, anche, delle strutture e dei mezzi di cui dispone.
  5. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono mantenere con i clienti corretto contegno, assecondandone i desideri e mantenendoli al corrente dei metodi impiegati, dei progressi e dei risultati ottenuti.
  6. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono prodigarsi, per quanto nelle sue possibilità, nel conseguimento dei risultati compatibili con la natura del cane e della razza a cui lo stesso appartiene.
  7. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono deve astenersi dal commentare criticamente l’operato ed il contegno dei colleghi, impegnandosi a rispettarne e comunque a non ostacolarne l’attività, anche nel corso di manifestazioni cinofile.
  8. L’addestratore cinofilo e il conduttore cinofilo di esposizione devono deve impegnarsi al più assoluto rispetto delle norme che regolano le manifestazioni cinofile, favorendo l’operato di organizzatori, concorrenti ed esperti giudici ed evitando di commentare giudizi riguardanti sia cani da lui presentati che altri concorrenti e attenersi alle eventuali indicazioni del Delegato ENCI.
  9. L’addestratore non deve presentare soggetti a lui affidati in manifestazioni cinofile in cui prestino attività di esperto giudice il proprietario dei cani suddetti, o famigliari, o conviventi del proprietario.
  10. L’addestratore cinofilo può essere anche esperto giudice a condizione che non si configurino situazione di conflitto d’interesse.
  11. La figura del conduttore cinofilo di esposizione è incompatibile con quella di esperto giudice di esposizione.

Una condanna per reati in danno d’animali comporterà la radiazione dal Registro degli addestratori cinofili e dal Registro dei conduttori cinofili di esposizione.